L’ A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica), che prima delle modifiche introdotte con il decreto 63/2013 veniva chiamato A.C.E. (Attestato di Certificazione Energetica), è in buona sostanza un documento, redatto da un professionista abilitato, che descrive le caratteristiche energetiche di un determinato edificio (sia esso residenziale o adibito ad altra destinazione d’uso), oppure di una singola abitazione o di un appartamento.

Detto ciò la domanda è abbastanza scontata: all’utente finale a cosa serve avere in mano l’APE della propria casa e per quale motivo dovrebbe decidere di spendere dei soldi (ma quanti poi?) per farselo redigere?

Vediamo di fare chiarezza sulla questione, anche perché la certificazione energetica di un immobile, al di là degli obblighi normativi vigenti, se effettuata in modo corretto e scrupoloso, può rivelarsi un validissimo strumento nelle mani dei proprietari.

Quando vi è l’obbligo di redigere l’APE

In base alla normativa vigente è necessario essere in possesso dell’APE nel caso in cui si desideri vendere o affittare un immobile; non solo, ma già a partire da gennaio 2012 tutti gli annunci immobiliari (indipendentemente dal canale scelto per la loro pubblicazione) devono indicare classe energetica ed indice di prestazione energetica (espresso in kwh/mq anno).

Ovviamente tutte le nuove costruzioni, già da diversi anni, non solo devono essere certificate, ma la dichiarazione delle prestazioni e della classe energetica raggiunta vengono dichiarati in sede di presentazione del progetto, tanto che in tali frangenti la nomina del certificatore va prevista già prima dell’inizio lavori, in modo che questo possa controllare che effettivamente i materiali posti in opera ed i sistemi costruttivi ed impiantistici previsti in progetto vengano realizzati come previsto.

Infine, anche nei casi in cui si decida di beneficiare degli incentivi statali che prevedono la possibilità di detrarre il 65% delle spese sostenute per tutti quegli interventi che in qualche modo incrementino le prestazioni energetiche di un immobile, è necessario dimostrare i risultati ottenuti tramite la redazione di un APE.
La direttiva più recente di riferimento in materia è oggi il D.M. 26/06/2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), che ha tentato di mettere ordine alle cose, anche per cercare di dare una maggior uniformità possibile a livello nazionale e ha stabilito un modello unico di APE.

Chi redige l’APE

L’APE deve essere redatto da un certificatore energetico, ovvero un “soggetto accreditato”, che per esercitare questa funzione può essere iscritto ad apposito albo; generalmente si tratta di un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, come l’architetto, l’ingegnere o il geometra.

Molto in questo caso però dipende dalle Regioni, che fino ad ora hanno avuto facoltà di legiferare in merito: alcune regioni, come ad esempio la Lombardia ed il Trentino Alto Adige hanno un albo apposito già da diversi anni, per iscriversi al quale è necessario non solo essere un professionista iscritto al proprio Ordine di competenza (pertanto quello dei Geometri, degli Architetti, degli Ingegegneri o dei Periti Industriali), ma anche aver seguito un corso di formazione apposito (in genere di 80 ore), con superamento di un esame finale.

In tutti i casi la formazione, la sua supervisione e l’accreditamento dei professionisti é un affare gestito dalle Regioni, con apposite leggi locali, così come anche i controlli a campione sui certificati depositati.

Ad oggi però all’incirca la metà delle Regioni italiane non ha ancora adottato delle normative proprie in merito ed in tutti questi casi la legge vigente è dunque quella nazionale, che fa riferimento al DLgs. 192/05; scopo del nuovo APE in vigore dal 1 Ottobre dello scorso anno è proprio quello di arrivare a redigere questo documento secondo un’organizzazione ed un metodo comune a livello nazionale, tanto è vero che anche quelle Regioni che già si erano adoperate da tempo in tal senso hanno dovuto aggiornare e modificare i propri software di calcolo.

In tutti i casi è bene tener presente che il soggetto certificatore, sia che venga nominato in fase di progetto, sia che si trovi a certificare un edificio esistente deve dichiarare sotto la propria responsabilità di essere estraneo a qualunque altra fase della progettazione e di non avere alcun interesse personale sull’immobile che si accinge a certificare: ad esempio non è possibile per un tecnico abilitato redigere l’APE di un edificio per il quale ha progettato gli impianti o l’isolamento, così come della propria abitazione, di quella del coniuge o di un parente stretto, in quanto potrebbe avere interesse a dichiarare il falso per aumentare il valore dell’immobile.

Quanto costa ?
L’importanza di affidarsi ad un tecnico di zona

Il costo di un certificato energetico, al pari di tutti gli altri servizi offerti dai liberi professionisti, non regolamentato da una tariffazione ben precisa e non esistono dei minimi prestabiliti dagli Ordini o dagli Enti, sebbene molti di questi abbiano suggerito delle metodologie di calcolo delle tariffe a cui poter far riferimento.

Il prezzo di un APE pertanto varia a seconda di molti fattori: in genere più sono i mq da certificare più sale il costo, ma poi bisogna anche capire se si ha a che fare con un edificio nuovo o esistente (e a quali anni risale la sua costruzione), se ci si trova dinnanzi ad un impianto di riscaldamento centralizzato o autonomo e se tutti i documenti necessari sono direttamente forniti dal proprietario o se devono essere reperiti dal professionista incaricato.

Un buon servizio in provincia di Pisa dovrebbe essere offerto ad un prezzo che oscilla tra i 150€ ed i 200€, ma molto dipenderà proprio dalle caratteristiche della singola unità immobiliare; in tutti i casi non esitate a contattarmi per ottenere un preventivo rapido, gratuito e personalizzato!

Oggi purtroppo è frequente imbattersi in offerte speciali o coupon on line, con APE venduti a scatola chiusa per una somma che in genere si aggira attorno ai 50 euro. ATTENZIONE !!

È sempre bene diffidare di certe proposte ed accertarsi di non imbattersi in truffe: nel migliore dei casi per riuscire ad ottenere il vostro certificato dovrete attendere molti mesi e parte del lavoro dovrete farlo voi, mentre è obbligatorio per il professionista che firma l’APE effettuare almeno un sopralluogo per verificare lo stato di fatto e fare un rilievo dettagliato delle misure dei vari locali, delle superfici disperdenti e di quelle finestrate, nonché della centrale termica e singoli terminali dell’impianto di riscaldamento.

Nella pratica a cosa serve l’Attestato di Prestazione Energetica
e come viene redatto

Al di la degli obblighi di legge far redigere un’APE ci consente di riuscire a valutare la convenienza economica rispetto all’acquisto o alla locazione di un determinato immobile, conoscendo a priori quali sono i suoi consumi energetici e dunque i costi ordinari di gestione che dovremo sostenere e rappresenta un’importante strumento per effettuare una diagnosi energetica dello stato di un edificio, che permette di suggerire quali potrebbero essere gli interventi di riqualificazione energetica maggiormente efficaci e quelli prioritari da eseguire, fornendo anche un’idea dei tempi di ritorno dell’investimento da sostenere.
Per redigere un’APE il certificatore incaricato dovrà effettuare almeno un sopralluogo nell’immobile, per rilevare pianta ed alzato controllando il tutto rispetto alla scheda catastale e per valutare in maniera il più possibile veritiera le caratteristiche dell’involucro opaco (murature, solai, coperture, ecc…) e di quello trasparente (finestre e superfici vetrate), nonché quelle impiantistiche, sia per ciò che concerne il riscaldamento che per quanto riguarda la produzione di acqua calda sanitaria ed eventuali fonti rinnovabili.

Una volta effettuato il sopralluogo il professionista incaricato, servendosi di appositi software originali di calcolo, compilerà un documento l’APE, indicante classe energetica dell’edificio, ma anche proposte di intervento per migliorare lo stato attuale ed ove previsto rilascerà la Targa Energetica che sintetizzano le caratteristiche energetiche dell’immobile.
L’ APE una volta ottenuto va sempre conservato con il libretto della caldaia e consegnato al nuovo proprietario o al locatario.

Di certo i documenti che servono al certificatore sono la scheda catastale ed il libretto della caldaia corredato da una prova fumi non antecedente agli ultimi 24 mesi; eventuali progetti, relazioni tecniche o certificazioni di materiali e sistemi edilizi qualora presenti potranno essere utile strumento.

La determinazione della classe energetica dell’immobile

Oggi l’APE consente di determinare la CLASSE ENERGETICA in cui ricade il vostro immobile; se fino a poco tempo vi erano solo 7 classi (dalla A alla G) oggi ve ne sono ben 10 di classi: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G (in ordine dal più efficiente al meno efficiente).

Inoltre determinante è il cosiddetto Indice di Prestazione Energetica globale dell’edificio in termini di energia primaria non rinnovabile, che a differenza di quanto avveniva fino a poco tempo fa non tiene conto solo del fabbisogno di energia primaria necessario per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, ma contempla anche la fornitura di altri servizi, quali la climatizzazione estiva, la ventilazione, l’illuminazione artificiale e il trasporto di persone o cose.
Rispetto al passato, poi, oggi l’APE specifica anche le prestazioni dei singoli servizi energetici, proprio per dare maggiore importanza alle caratteristiche e alla qualità dell’involucro edilizio, così da sottolineare il fatto che gli interventi sugli impianti sono più semplici e meno costosi, ma anche meno efficienti rispetto agli interventi sull’involucro.

Novità introdotte dal nuovo APE

Una delle novità maggiori introdotte dal nuovo modello di APE entrato in vigore ad ottobre del 2015 sta proprio nel metodo seguito per determinare la classificazione.

Fino alla scorsa legislazione la scala che andava da A a G (e che ora è stata ampliata) veniva redatta in base ai Gradi Giorno (GG) del comune dove si trovava l’immobile ed al rapporto S/V (superficie disperdente/volume riscaldato) che lo caratterizzava;

oggi invece la classificazione dipende da un “edificio di riferimento”, ovvero dal confronto con un immobile identico a quello oggetto della certificazione sia per geometria, che per orientamento, ubicazione geografica, destinazione d’uso e tipologia d’impianto, che però ha caratteristiche termiche ed energetiche predeterminate.

Il vantaggio è che in questo modo i limiti vengono modellati proprio sull’edifico oggetto dell’intervento.

Il nuovo decreto poi ha introdotto anche la definizione degli edifici ad energia quasi zero (NZEB), che si applica a tutti quegli edifici caratterizzati da un fabbisogno energetico quasi nullo, coperto in misura significativa da fonti rinnovabili.

Un’altra novità introdotta dal decreto del 2015 è l’istituzione del SIAPE, un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, che fungerà da catasto energetico nazionale, nel quale depositare gli attestati di prestazione energetica, gestendone on line i relativi dati, nonché quelli che concernono gli impianti termici ed i relativi controlli e ispezioni.

Tra i vari compiti il SIAPE poi dovrebbe anche verificare i costi ai quali vengono offerte le certificazioni, evitando così che si verifichino tutte quelle storture che inevitabilmente si verificano e che si sono verificate negli ultimi anni, da quando si offrono certificazioni online a bassissimo costo.
Se desideri ricevere l’Attestato di Prestazione Energetica del tuo immobile ulteriori informazioni e un preventivo gratuito per la redazione dell’APE nella provincia di Pisa compila la form sottostante o contattami al 320-0803193.

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